Statuto

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita con sede a VICENZA in str. Risare nr. 31, una associazione culturale di promozione sociale ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36 e ss. del Codice Civile, del D.Lgs. nr. 460\97 e del disposto della Legge nr. 383/2000, che assume la denominazione di “VIemozioneRETE”, d’ora in avanti anche semplicemente Associazione.

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE
L’associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività culturali, di tempo libero, ricreative e di promozione sociale. L’associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale. Le attività principali che l’associazione intende svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale sono:
conoscenza, studio, pratica nel settore delle discipline olistiche, ricerca culturale nell’ambito della crescita personale, dello star bene e del prendersi cura di sé, discipline orientali, astrologia, tarocchi, arte medica e paramedica, psicologia e parapsicologia, spiritualità, sciamanesimo, medianità, fisica quantistica, scienze di frontiera, spettacolo, architettura e urbanistica.

Verranno organizzati incontri di acculturamento incentivando le proposte di corsi di istruzione ed aggiornamento nelle attività anzidette.
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
1) Organizzare conferenze, seminari, incontri, rivolti alla conoscenza di sé e alla crescita personale utilizzando anche le costellazioni familiari e la stesura del proprio albero genealogico;
2) Organizzare corsi di studio e di approfondimento delle discipline olistiche, con specifico riguardo allo Yoga, allo Shiatsu, alla biodanza, alla danza terapia, alla musica, alla musicoterapia, all’arte dei massaggi e alle scienze alimentari;
3) Promuovere la conoscenza di cibi biologici e naturali;
4) Organizzare eventi aggregativi attraverso manifestazioni ludiche e di intrattenimento;
5) Promuovere la redazione e la pubblicazione di opuscoli e testi in materia di discipline olistiche;
6) Collaborare con altre Associazioni e Organismi preposti allo studio, alla divulgazione e alla pratica delle discipline olistiche;
7) Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle materie oggetto del presente statuto.
8) Qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.

Art. 3. DURATA
L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all’associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci. E’ compito del legale rappresentante dell’associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l’ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell’apposito libro a cura dell’organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Il socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’associazione e gode dell’elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l’anno corrente.

I soci sono espulsi o radiati qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali all’associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

Art. 5. PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito:
1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione
2. dai contributi, quote associative, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3. dal fondo riserva.

Art. 6. ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO
Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all’ Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.
L’ eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.
E’ espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI
Sono organi dell’associazione:
a) l’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

Art. 9. ASSEMBLEA
L’ Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione; essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.
Possono prendere parte alle Assemblee i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all’ art. 7, dal Presidente dell’associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea è convocata con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione almeno 15 giorni prima o con avviso scritto ad ogni socio. L’avviso deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dei lavori dell’adunanza.
L’ Assemblea è chiamata a:
– approvare le linee generali del programma di attività dell’ anno sociale;
– approvare il rendiconto economico e finanziario;
– approvare i regolamenti dell’associazione;
– decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
– attivare il Collegio dei Revisori dei conti;
– eleggere gli organi direttivi dell’associazione.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio ha diritto a un voto. E’ consentito che ciascun socio ne rappresenti altri, purchè su delega scritta e con il limite massimo di due. Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei
presenti. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’ assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.
L’ Assemblea straordinaria è convocata:
– per modificare lo Statuto – la modifica della sede sociale nell’ambito del Comune di Vicenza non rappresenta una modifica Statutaria –
– per deliberare sullo scioglimento dell’associazione e nominare il liquidatore;
– ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario;
– qualora ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un decimo dei soci.
Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell’ Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l’ Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza di voti pari almeno ai due terzi dei presenti mentre per deliberare in merito allo scioglimento è necessario una maggioranza di voti pari almeno ai 4/5 dei soci.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri. Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, se viene a mancare il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione del circolo fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell’ Assemblea Straordinaria per l’ elezione del nuovo Consiglio Direttivo; in caso non venga a mancare il numero minimo il Presidente convocherà l’Assemblea Straordinaria entro 90 giorni per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’ incarico assegnato.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo deve:
– curare l’ordinaria amministrazione dell’associazione con l’esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
– attuare le deliberazione della Assemblea dei soci;
– stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
– predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
– approvare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
– formulare il regolamento interno da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea dei soci;
– deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11. IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso al consigliere più anziano in età.

Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’ Assemblea dei soci.
Il Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario dell’associazione.

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 14. SCIOGLIMENTO
La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dall’Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l’ Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.

Art. 15. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, al Codice Civile, al D.Lgs. nr. 460\97, all’ art. 148 del T.U.I.R., al disposto del DPR 235/2001, alla Legge nr. 383/2000 ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.

 

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